giovedì 3 dicembre 2009

IV COMMISSIONE

SEDUTA N. 89 DEL 20 NOVEMBRE 2009 - SALA DEI MORANDO

ARGOMENTI TRATTATI


Espressione parere preventivo su proposta di Atto Deliberativo della Giunta regionale all’oggetto: “Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2008-2010. Definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo per l’anno 2010”.

Presentata dalla Giunta regionale


L’Assessore alla Tutela alla salute e sanità illustra la proposta di Atto deliberativo della Giunta regionale.
Ricorda che la Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 9/2004 (Legge finanziaria 2004), promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR).
Informa che la Giunta regionale con deliberazione n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ha definito i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo 2008-2010, determinando la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sinistrosità media pregressa delle singole ASR definita sulla base delle statistiche dei sinistri delle Aziende nel triennio 2005-2007;
b) realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale;
c) percentuali di mobilità intra regionale di pazienti da e verso ogni ASR per prestazioni sanitarie.
Precisa che con la suddetta deliberazione si è anche definito un nuovo modello organizzativo che prevede la costituzione di un Comitato di gestione dei sinistri in ciascuna delle aree di coordinamento individuate come di seguito indicato:
1) area di coordinamento sovrazonale TO – Aziende Ospedaliere;
2) area di coordinamento sovrazonale TO – Aziende Sanitarie;
3) area di coordinamento sovrazonale AT, AL, CN;
4) area di coordinamento sovrazonale BI, NO, VC e VCO.
Sottolinea che il Comitato è un organismo privo di soggettività giuridica ma dotato di autonomia funzionale, amministrativa, di carattere consultivo che, nell’interesse e per conto della Regione Piemonte e in nome delle singole Aziende, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste risarcitorie afferenti i sinistri delle Aziende dell’area rientranti per valore nei limiti del Fondo messo a disposizione.
Rende noto che l’AOU S. Giovanni Battista di Torino ha avviato un’attività formativa rivolta ai componenti dei Comitati e che i corsi di formazione sono condotti da docenti esperti in materia di tecnica gestionale dei sinistri e sono finalizzati allo sviluppo delle conoscenze tecniche in detta materia.
Rende noto altresì che sono stati attivati incontri fra i Comitati ed il Loss Adjuster professionale in carica per l’anno 2009, preordinati all’organizzazione di percorsi di collaborazione e sinergia in vista della conduzione del processo gestionale sinistri.
Quindi esplicita che con la proposta di Atto deliberativo in oggetto si intende:
- avviare con decorrenza 1’ gennaio 2010, una prima fase di sperimentazione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri , affidando ai Comitati di gestione dei sinistri di ogni area di coordinamento sovrazonale la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR della propria area il cui valore risulta compreso fra 1.500,00 euro e 30.000,00 euro. L’AOU S. Giovanni Battista di Torino provvederà alla esternalizzazione, previa espletamento di apposita gara del servizio di gestione diretta dei Comitati (sinistri di valore superiore a euro 30.000,00 e fino a euro 500.000,00 per sinistro) nonché dei connessi compiti di statistica sinistri in raccordo con i Comitati;
- riconoscere all’AOU S. Giovanni Battista di Torino, a copertura degli oneri connessi alla parziale esternalizzazione del servizio di gestione dei sinistri per l’anno 2010, una quota aggiuntiva nell’ambito del finanziamento annuale dell’esercizio 2010 su rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti;
- demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione degli ulteriori criteri e modalità di gestione del programma assicurativo per i rischi sanitari della Regione Piemonte.

Un Consigliere di maggioranza si dichiara perplesso circa le funzioni attribuite al Comitato, considerato che attualmente le cause per sinistri sono già regolate dalle ASL ed ASO tramite i legali di riferimento. Inoltre manifesta preoccupazione in ordine alla sufficiente preparazione professionale del personale interno alle ASL ed ASO chiamato a svolgere attività formativa ai componenti del Comitato.

Un Consigliere di maggioranza ritiene indispensabile che il Comitato nella sua attività non prescinda dal valutare, nei singoli casi , la fattispecie del rischio clinico.

L’Assessore alla Tutela della salute e sanità evidenzia l’utilità del Comitato ai fini di evitare quanto più possibile il ricorso a soggetti terzi nel derimere i sinistri che si verificano all’interno delle ASL ed ASO. Tuttavia ritiene ragionevole la preoccupazione di una insufficiente competenza formativa per preparare i componenti del Comitato e dichiara che per questo motivo si è deciso di avviare l’attività all’interno dell’AOU S. Giovanni Battista di Torino, evitando comunque di ricorrere a consulenze esterne.

Si passa ad esprimere il parere preventivo sulla proposta di Atto deliberativo in oggetto.
Il voto registra l’esito seguente:
favorevoli: PD – RIFONDAZIONE COMINISTA-SINISTRA EUROPEA – SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO – ECOLOGISTI UNITI A SINISTRA-SINISTRA EUROPEA – SOCIALISTI DEM. ITALIANI – INSIEME PER BRESSO;
contrari: //;
astenuti: L’AMBIENTA-LISTA-W.W.F.F.-VERDI-VERDI;
non partecipano al voto: FORZA ITALIA-POPOLO DELLA LIBERTA’.

Quindi la Commissione esprime parere preventivo favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti sulla proposta di Atto deliberativo della Giunta regionale all’oggetto: “Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2008-2010. Definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo per l’anno 2010”.


Proseguimento esame proposte di legge:
n. 394 all’oggetto: “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare”
Presentata dal Consigliere regionale BOETI (primo firmatario) ed altri;
n. 564 all’oggetto: “Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell’assistente familiare”
Presentata dai Consiglieri regionali BURZI e COTTO (primi firmatari) ed altri;
n. 574 all’oggetto: “Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari”
Presentata dal Consigliere regionale CLEMENT (primo firmatario) ed altri;
n. 575 all’oggetto: “Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti”
Presentata dal Consigliere regionale LEPRI (primo firmatario) ed altri;
n. 601 all’oggetto: “Interventi a favore della figura dell’assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico”
Presentata dal Consigliere regionale VIGNALE (primo firmatario) ed altri.

Riprende l’esame del testo unificato delle proposte di legge predisposto dagli Uffici della Commissione e precisamente dell’articolo 6 (Formazione).

Il Presidente dà lettura della nota tecnica riguardante l’articolo inviata dagli Uffici dell’Assessorato al welfare, proponendo di tenerne conto ai fini di una corretta ed appropriata stesura dello stesso.

Segue dibattito a conclusione del quale, considerati i suggerimenti e le osservazioni dei Consiglieri, scaturisce la formulazione di due versioni di testo di seguito riportate:
Art. 6 (Formazione)
La Regione, ai sensi della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), promuove o sostiene con contributi, attraverso le Province, corsi di formazione di assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato. Tali corsi sono attivati da soggetti pubblici o privati accreditati.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1, individua i sistemi di certificazione dei corsi di formazione, le aree disciplinari essenziali dei corsi, la loro durata minima, nonché i requisiti e le modalità di accesso.
Presso i Centri per l’impiego è disponibile (oppure: I Centri per l’impiego tengono e divulgano) l’elenco delle persone in possesso dell’attestato di cui al comma 1 operanti sul territorio di propria competenza.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di pubblicizzazione dello stesso, l’articolazione e la denominazione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari.

Oppure su suggerimento di un Consigliere di minoranza, lasciando inalterati i commi 1, 2, 3 e 4 sopra riferiti viene aggiunto il seguente comma 3:
3. I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione devono:
a) essere maggiorenni;
b) nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
d) non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.

Nella seconda versione l’articolo 6 è composto di commi 5.

L’articolo non è votato in attesa di essere sottoposto alla valutazione tecnica degli Uffici dell’Assessorato al welfare e dell’Assessorato alla Formazione professionale.

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