lunedì 14 dicembre 2009

IV COMMISSIONE

SEDUTA N. 90 DEL 27 NOVEMBRE 2009 - SALA DEI MORANDO

ARGOMENTI TRATTATI


Varie ed eventuali: espressione parere preventivo in ordine alla proposta di Atto deliberativo della Giunta regionale all’oggetto: “ Trasferimento di risorse finanziarie dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per il finanziamento di progetti di Servizio Civile nella Regione Piemonte”.



L’Assessore al welfare illustra la proposta di Atto deliberativo, precisando che la Giunta regionale con tale provvedimento intende approvare per l’anno 2009 i seguenti criteri di assegnazione dei fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009:
- utilizzazione dell’intera somma, pari a euro 500.000 disponibili sul cap. n. 144230/2009, prevedendone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, al fine di sostenere l’avvio di ulteriori progetti presentati dagli enti accreditati all’albo nazionale che, pur valutati positivamente, non hanno trovato copertura finanziaria con fondi statali;
- ripartizione dei fondi tra i progetti di servizio civile inseriti nelle graduatorie provinciali previste dalla DGR n. 34-9253 del 21 luglio 2008 secondo l’ordine di priorità ed i criteri stabiliti con stessa DGR e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- liquidazione del 75% della somma predetta, pari a euro 375.000,00, quale anticipo per consentire l’avvio dei progetti di servizio civile aventi diritto, provvedendo al successivo saldo al termine dei progetti, sulla base di un consuntivo relativo ai costi effettivamente sostenuti predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, gestore del Fondo Nazionale.

Si passa ad esprimere il parere preventivo sul provvedimento.
Il voto registra l’esito seguente.
favorevoli: PD- FORZA ITALIA-POPOLO DELLA LIBERTA’ – RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA – LEGA NORD. PIEM-PADANIA – SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO – L’AMBIENTA-LISTA-W.W.F.F.-VERDI-VERDI – MODER. PER IL PIEMONTE RIFORMISTI – SOCIALISTI E LIBERALI – SOCIALISTI DEM. ITALIANI – INSIEME PER BRESSO;
contrari://;
astenuti://;
non partecipano al voto://.

Quindi la Commissione esprime parere preventivo favorevole all’unanimità dei Consiglieri presenti circa la proposta di Atto deliberativo della Giunta regionale all’oggetto: “ Trasferimento di risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per il finanziamento di progetti di Servizio Civile nelle Regione Piemonte”.


Proseguimento esame proposte di legge:
n. 394 all’oggetto: “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare”
Presentata dal Consigliere regionale BOETI (primo firmatario) ed altri;
n. 564 all’oggetto: “Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell’assistente familiare”
Presentata dai Consiglieri regionali BURZI e COTTO (primi firmatari) ed altri;
n. 574 all’oggetto: “Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari”
Presentata dal Consigliere regionale CLEMENT (primo firmatario) ed altri;
n. 575 all’oggetto: “Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti”
Presentata dal Consigliere regionale LEPRI (primo firmatario) ed altri;
n. 601 all’oggetto: “Interventi a favore della figura dell’assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico”
Presentata dal Consigliere regionale VIGNALE (primo firmatario) ed altri.

Si riprende l’esame dell’articolo 6 (Formazione) del testo unificato delle proposte di cui, nella precedente seduta, sono state formulate due versioni sottoposte al vaglio tecnico degli Uffici dell’Assessorato al welfare e dell’Assessorato alla Formazione professionale.
Quindi gli Uffici competenti degli Assessorati sopra citati, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito in Commissione e di quanto già normato a livello nazionale e regionale sulla materia, propongono ai Commissari la riscrittura dell’articolo 6 sulla base della prima versione del testo ed inoltre suggeriscono l’inserimento di un nuovo articolo che meglio specifichi il rapporto tra domanda ed offerta di lavoro.
I Commissari, valutate le proposte avanzate, decidono di riscrivere i due articoli come sotto riportati:
Art. 6 (Formazione)
La Regione, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), promuove o sostiene con contributi, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Province, corsi di formazione di assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato. Tali corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati.
La Giunta regionale, nell’ambito del sistema della formazione professionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1, individua la tipologia di certificazione dei corsi di formazione, le aree disciplinari essenziali dei corsi, la loro durata minima, nonché i requisiti e le modalità di accesso ai corsi.
I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione devono:
a) essere maggiorenni;
b) nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
d) non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.

Art. 7 (Incontro domanda-offerta)
Le Province, ai fini di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendono disponibili, attraverso i Centri per l’impiego e il coinvolgimento degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni pubbliche e private operanti in tale ambito, gli elenchi delle persone disponibili all’assistenza familiare, con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell’attestato di cui all’articolo 6, comma 1.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco, le modalità di pubblicizzazione dello stesso, l’articolazione e la denominazione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari.
L’articolo 6 è approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti; l’articolo 7 è approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.

Il Presidente dà lettura dell’articolo 7, diventato 8, (Iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti) del testo unificato delle proposte di legge.
Segue dibattito in conclusione del quale la Commissione riformula l’articolo come di seguito riportato:
Art. 8 (Iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti)
La Regione promuove iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti che utilizzano i servizi previsti dalla legge.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce modalità e contenuti delle iniziative di cui al comma 1.
L’articolo 8 è approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.

Il Presidente dà lettura dell’articolo 8, diventato 9, (Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini) del testo unificato delle proposte di legge.
Segue dibattito in conclusione del quale la Commissione riformula l’articolo come di seguito riportato:
Art. 9 (Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini)
La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. La Giunta regionale delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:
a) considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario;
b) definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario.
L’articolo 9 è approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

A questo punto la Commissione decide di aggiungere il seguente articolo 10:
Art. 10 (Garante personale)
Fatta salva la normativa in merito alla nomina dell’amministratore di sostegno, l’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali e l’Azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e nell’attuazione del P.A.I..
La Giunta regionale delibera la procedura per la nomina e la revoca del Garante personale.
L’articolo 10 è approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Infine i Commissari delegano gli Uffici della Commissione e degli Assessorati competenti alla redazione degli articoli 11 (Clausola valutativa) e 12 (Norma finanziaria).


Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione n. 2717 all’oggetto: “Applicazione dell’ articolo 40 del D.lgs 81/2008”.
Presentata dalla Consigliera regionale Mariangela COTTO.


La Consigliera Interrogante:
- tenuto conto che l’articolo 40 del D.lgs 81/2008 recita: “1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.”;
- considerate le conseguenti criticità legate all’applicazione del dettato del suindicato articolo;

interroga la Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente ai fini di conoscere:
- se, al fine della corretta applicazione della nuova normativa, non si ritiene opportuno, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, individuare una procedura tempestiva e semplificata per rendere l’adozione di quanto normato il più agevole possibile.

L’Assessore alla Tutela della salute e sanità fornisce risposta scritta con l’assenso dell’Interrogante.

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