mercoledì 7 ottobre 2009

IV COMMISSIONE (congiunta con la V Commissione)

SEDUTA N. 80 DEL 1° OTTOBRE 2009 - SALA DEI MORANDO

ARGOMENTI TRATTATI



Proseguimento esame in merito alle proposte di legge n. 162 “Norme sulla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti” presentata dai Consiglieri regionali Cavallera (primo firmatario), Pichetto Fratin, Ghigo e Leo e n. 363 “Protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti”, presentata dai Consiglieri regionali Barassi (primo firmatario), Moriconi, Comella, Robotti, Bossuto, Clement, Dalmasso, Deambrogio e Cavallaro.


Proseguono i lavori congiunti delle Commissioni IV e V sul testo unificato delle due proposte di legge predisposto dagli Uffici della Giunta e del Consiglio regionale.
L’esame verte sulla tabella comparativa contenente il testo della pdl n. 162, il testo della pdl n. 363, le osservazioni avanzate dai soggetti interessati nel corso della consultazione con le note tecniche predisposte dai funzionari, il testo unificato di sintesi.

Nella seduta odierna sono stati esaminati e approvati, con parere di massima favorevole all’unanimità, gli ultimi tre articoli rimasti in sospeso, 13, 14 e 15 e, l’intera normativa risultante dal testo unificato.

Art. 13 (Tutela dei lavoratori esposti).
L’articolo prevede che la Giunta regionale predisponga uno specifico programma di prevenzione e di diagnosi precoce del quale potranno gratuitamente beneficiare i lavoratori e gli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attività a rischio di esposizioni a radiazioni ionizzanti. Allo stesso fine la Giunta regionale realizza appropriate indagini epidemiologiche sugli effetti sanitari a breve e a lungo termine.

Art. 14 (Disposizioni finanziarie).
Si prevede per le finalità di legge nel biennio 2010-201, in termini di competenza e cassa la somma di 300.000 euro a carico dell’unità revisionale di base della Direzione Ambiente..

Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali).L’articolo prevede che le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono poste a carico dei soggetti richiedenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 39 comma 3 del d.lgs. 241/2000, ed inoltre, che sino alla costituzione degli organismi tecnici, le relative funzioni siano svolte dalle Commissioni provinciali per la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 90 del DPR 1964, n. 185. Infine è previsto che gli interventi di rimozione dei rifiuti radioattivi in depositi e siti assimilabili, e l’eventuale decontaminazione dei luoghi, nel caso in cui il responsabile non provveda, siano predisposti dal Comune con il sostegno economico della Regione.

Sull’intero testo è stato espresso un parere di massima all’unanimità, con al seguente votazione:
favorevoli: Alleanza Nazionale-Popolo della Libertà, Ecologisti uniti a sinistra-s.e., Forza Italia-Popolo della Libertà, Insieme per Bresso, MODERATI PER IL PIEMONTE, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra europea, Partito Democratico, SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO, SOCIALISTI DEM. ITAL. SDI.

Il testo normativo verrà inoltrato alla I Commissione consiliare per i relativi adempimenti sulla norma finanziaria.

La relazione per l’Assemblea è stata affidata ai Consiglieri Barassi e Cavallera.

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