martedì 20 ottobre 2009

IV COMMISSIONE


SEDUTA N. 84 DEL 16 OTTOBRE 2009 - SALA DEI MORANDO


ARGOMENTI TRATTATI


Proseguimento esame proposte di legge n. 394 all’oggetto: “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare” presentata dal Consigliere regionale BOETI (primo firmatario) ed altri, n. 564 all’oggetto: “Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell’assistente familiare” presentata dai Consiglieri regionali BURZI e COTTO (primi firmatari) ed altri, n. 574 all’oggetto: “Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari” presentata dal Consigliere regionale CLEMENT (primo firmatario) ed altri, n. 575 all’oggetto: “Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti” presentata dal Consigliere regionale LEPRI (primo firmatario) ed altri, n. 601 all’oggetto: “Interventi a favore della figura dell’assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico” presentata dal Consigliere Gian Luca VIGNALE (primo firmatario) ed altri.
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Prosegue l’esame dell’articolo 5 del testo unificato predisposto dagli uffici.

La Commissione dibatte in ordine a quanto previsto alla lettera b) del comma 1 inerente i contributi economici ed in particolare i titoli per l’acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all’acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all’esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell’attestato di assistente familiare.

Un Consigliere di maggioranza sottolinea che il Comune di Torino ed altri Comuni piemontesi già assicurano le prestazioni domiciliari attraverso titoli per l’acquisto sotto forma di credito di prestazione elargito ai fruitori dei servizi.

L’Assessore al welfare fa presente che il Comune di Torino ha adottato l’accreditamento di tipo cooperativo a favore degli assistenti familiari che operano in regime di domiciliarità. Ritiene quindi necessario valutare attentamente la possibilità di normare l’estensione di tale forma di erogazione anche ai soggetti che fruiscono di interventi forniti da strutture residenziali.
Inoltre informa che gli uffici dell’Assessorato hanno predisposto una nota circa il successivo articolo 6 che regolamenta la formazione del personale attraverso corsi gratuiti di assistenza familiare al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato, erogando altresì contributi ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che organizzano i corsi.

Quindi la Commissione, su suggerimento di un Consigliere di maggioranza, decide di riformulare la lettera d) del comma 1 come segue:
“d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari”.

La Commissione circa il comma 2 decide di tenere come testo base la formulazione proposta dal Consigliere di maggioranza avanzata nel corso della precedente seduta, apportando allo stesso alcune modificazioni e precisamente decide di aggiungere dopo le parole: “un Piano di assistenza individuale” sia il seguente acronimo: “(PAI)” sia le seguenti parole: “, da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.”.

Inoltre decide di aggiungere il seguente comma 3:
“3 Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2, sono comunque assicurati primi interventi di cura.”.

Infine al comma 3, diventato comma 4, sono aggiunte dopo le parole: “prestazioni domiciliari” le parole seguenti: “ e le procedure di accreditamento.”.

Quindi si passa alla votazione dell’articolo 5 (Modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari) come di seguito riformulato:
“1. Le prestazioni domiciliari di cui all’articolo 2, comma 3 sono assicurate attraverso:
a) servizi congiuntamente resi da Aziende sanitarie ed Enti gestori dei servizi socio-assistenziali attraverso gestione diretta o per il tramite di soggetti accreditati;
b) contributi economici o titoli per l’acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all’acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all’esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell’attestato di assistente familiare;
c) contributi economici destinati a familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l’impegno di cura del proprio congiunto;
d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.
2. Sulla base delle preferenze di scelta espresse dalla persona non autosufficiente e/o dai suoi familiari, le Aziende sanitarie e gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente riconoscono l’articolazione delle prestazioni nell’ambito di un Piano di assistenza individuale (PAI), da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2, sono comunque assicurati primi interventi di cura.
4. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari e le procedure di accreditamento.”.

Il voto registra l’esito seguente:
favorevoli: PD – ALLEANZA NAZIONALE-POPOLO DELLA LIBERTA’ – LEGA NORD PIEM.-PADANIA;
contrari: //;
astenuti://;
non partecipano al voto: RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA – SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO:

Quindi la Commissione approva a maggioranza l’articolo 5 del testo unificato delle proposte di legge in oggetto.

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